Associazione CULTURALE “MATTEO E’
CON NOI”
Lo Statuto
Articolo 1 – Costituzione, denominazione, sede e bilancio
E’
costituita l’Associazione culturale “Matteo è con noi” con sede legale nel
comune di Torino. Il trasferimento della sede legale, deliberato dal Consiglio
Direttivo, non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno del
medesimo comune.
La
durata dell’Associazione non è predeterminata e potrà essere sciolta con
delibera dell’Assemblea Straordinaria con le maggioranze previste dall’articolo
14.
Articolo 2 – Scopi e Finalità
L’Associazione è apartitica, aconfessionale, a
struttura democratica, non ha fini di lucro e ha come scopo il perseguimento
delle seguenti finalità:
·
Promuovere e sostenere ogni possibile iniziativa volta
a migliorare l’assistenza medica e sociale dei bambini e degli adolescenti affetti
da leucemia o da altre patologie e stimolare e potenziare la ricerca specifica
in tale campo;
·
Promuovere iniziative assistenziali, sia direttamente
che indirettamente, sotto il profilo morale e materiale al fine di predisporre
progetti di aiuto per le famiglie in stato di disagio;
·
Fornire personale volontario per l’assistenza dei
bambini, sollecitando, attraverso interventi presso gli enti competenti, il
miglioramento delle strutture esistenti e sostenendo iniziative per crearne di
nuove ed aggiornate;
·
Contribuire alla ricerca scientifica, alla diffusione
della cultura sanitaria ed allo sviluppo delle attività di prevenzione;
·
Promuovere attività di aggiornamento per il personale
della Scuola, per gli alunni e i genitori.
Articolo 3 – Risorse e Patrimonio
Le risorse finanziarie dell’Associazione sono
costituite:
a) Dalle quote
di adesione annuali fissate dall’Assemblea;
b) Dai
contributi, delle elargizioni e dalle donazioni da parte di persone fisiche e
di enti pubblici e privati interessati all’attività istituzionale;
c) Dai
proventi ottenuti da iniziative promosse dall’Associazione;
d) Da ogni
ulteriore apporto in denaro o in natura che potrà ricevere.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) Da tutti i
beni conferiti all’Associazione;
b) Dai
versamenti dei soci in conto capitale;
c) Dai
versamenti in conto capitale eseguiti da Enti e/o Istituti.
d) L’esercizio
finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Tutte le risorse sono utilizzate per la
realizzazione degli scopi dell’Associazione.
Articolo 4 – Soci
Il numero di soci è illimitato. Possono far parte
dell’Associazione oltre ai soci fondatori, tutti coloro che condividono gli
scopi e le finalità dell’associazione e si impegnano spontaneamente per la loro
attuazione.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato
fatto salvo il diritto di recesso
I soci si dividono in ‘fondatori’ e ‘aderenti’.
Entrambe le categorie partecipano all’assemblea.
Articolo 5 - Criteri di ammissione ed esclusione
L’ammissione di un nuovo socio, deliberata dal
Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da
parte dell’interessato con la quale si impegna a rispettare lo Statuto ed
osservare regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’associazione.
La qualifica di socio si può perdere per le seguenti
cause:
a) Recesso, da
comunicarsi necessariamente per iscritto;
b) Esclusione,
deliberata dal consiglio direttivo, conseguente a un comportamento contrastante
con gli scopi dell’associazione;
c) Morosità,
mancato pagamento della quota annuale;
d) Mortis
Causa.
La perdita della qualifica di associato comporta la
decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno
dell’associazione sia all’esterno per designazione o delega.
Articolo 6 - Diritti e Doveri dei Soci
Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di
partecipazione alla vita dell’associazione ed alla sua attività.
In modo particolare i soci hanno diritto:
a) Di
partecipare alla vita dell’associazione;
b) Di eleggere
gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
c) Di
esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli
organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.
I soci sono obbligati:
a) A osservare
lo statuto, il regolamento le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
b) A mantenere
sempre un comportamento degno nei confronti dell’associazione;
c) Al
pagamento, nel modo e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, della
quota associativa qualora prevista.
Articolo 7 - Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
a) L’Assemblea
dei Soci;
b) Il
Consiglio Direttivo;
c) Il
Presidente.
Articolo 8 - Assemblea dei soci
L’Assemblea dei Soci, l’organo sovrano
dell’Associazione, regola l’attività della stessa ed è composta da tutti i
soci. Può essere ordinaria e straordinaria. Hanno diritto di intervenire e di
votare in Assemblea tutti gli associati non appena deliberato il loro ingresso
nell’Associazione. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi
rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta.
Nessun associato può rappresentare più di un altro associato. L’assemblea è
convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. La convocazione
è inoltrata per iscritto con otto giorni di anticipo e deve contenere l’ordine
del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda
convocazione. Le deliberazioni assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci
anche assenti e dissenzienti. Il Presidente al termine dell’assemblea redige il
verbale. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per
l’approvazione del bilancio. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con
voto favorevole della metà più uno dei presenti, fatte salve le specifiche
maggioranze infra richieste. L’Assemblea è validamente costituita con la
presenza di almeno un terzo dei soci. Ogni socio ha diritto ad un voto. Delle
riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal
Segretario all’uopo nominato.
L’Assemblea è validamente costituita in prima
convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, in seconda
convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni,
qualunque ne sia l’oggetto sono prese a maggioranza dei voti.
L’Assemblea Straordinaria si occupa dei seguenti
argomenti:
a) Scioglimento
dell’Associazione e devoluzione del patrimonio;
b) Modifiche
allo statuto o all’atto costitutivo.
Ogni altro argomento è da intendersi di competenza
dell’assemblea ordinaria.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita
in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, in seconda
convocazione con almeno 1/3 di essi. Le
deliberazioni, qualunque ne sia l’oggetto sono prese a maggioranza dei
presenti.
Articolo 9 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di
tre membri ad un massimo di cinque membri, obbligatoriamente eletti tra i soci
fondatori, la cui carica dura tre esercizi e sono rieleggibili. L’Assemblea che
procede all’elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in
seno all’eligendo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi
membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vice Presidente e il
segretario. In caso di morte, dimissioni od esclusioni di Consiglieri prima della
scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le
spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento
degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il massimo
stabilito dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo è responsabile della gestione
operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più
ampi poteri, ordinari e straordinari, per la gestione dell’Associazione. Il Consiglio
Direttivo è presieduto e convocato dal Presidente. La convocazione è inoltrata
per iscritto con otto giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno,
il luogo, la data e l’orario della seduta. Per la validità delle deliberazioni
occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio
direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei
presenti. Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli
intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video, o anche
solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e
i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti.
In tal caso è necessario che:
-
sia consentito al Presidente accertare l’identità e la
legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza,
constatare e proclamare i risultati della votazione;
-
sia consentito al soggetto verbalizzante percepire
correttamente quanto debba essere verbalizzato;
-
sia consentito agli intervenuti scambiarsi
documentazione, partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione
simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno
Articolo 10 - Presidente
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, è
scelto fra i soci fondatori, il Suo mandato dura tre anni ed è rieleggibile. Il
Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi e in
giudizio, cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,
sovraintende a tutte le attività dell’Associazione, convoca e presiede il
Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all’assemblea. In caso
di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente e in
assenza di quest’ultimo al membro del Consiglio più anziano.
Articolo 11 –Revisore dei conti
Il Revisore dei Conti, eventualmente eletto ai sensi
dell’articolo 30 del Decreto legislativo 117 del 2017, è nominato dall’assemblea.
Dura in carica tre esercizi e può essere confermato alla scadenza. Il Revisore
ha il compito di provvedere al controllo della gestione finanziaria, di
accertare la regolare tenuta delle scritture contabili e di esprimere il proprio
parere, mediante apposite relazioni annuali, sul bilancio preventivo e sul
conto consultivo da presentare all’Assemblea. Il Revisore dei Conti può
assistere alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di
voto.
Articolo 12 – Recesso ed esclusione
La qualità di socio si perde per recesso o per
esclusione. Ciascun socio può recedere dall’Associazione comunicandolo per
iscritto al Presidente che ne prende atto. L’esclusione viene deliberata
dall’assemblea a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti qualora siano
accertate persistenti violazioni da parte del socio agli obblighi statutari o
altri comportamenti contrastanti con gli scopi dell’Associazione. I soci receduti
o esclusi sono obbligati a pagare il contributo dell’anno in corso e cessano
con effetto dal 31 dicembre dello stesso anno.
Articolo 13 – Risorse economiche
Le risorse economiche dell’associazione sono
costituite da:
a.
quote e contributi degli associati
b. contributi
di privati e pubblici
c.
eredità, donazioni e legati
d. altre
entrate compatibili con la normativa in materia
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche
in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’ente , in favore di amministratori, soci, partecipanti,
lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o
la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore
di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e
unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività
istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire gli
eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo di attività
funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.
Articolo 14 – Durata e scioglimento
L’associazione è costituita a tempo indeterminato e
cessa la propria attività al raggiungimento degli obiettivi per cui è stata
costituita. Lo scioglimento, oltre che nei casi previsti dalla legge, può
avvenire quando sia deliberato dall’Assemblea a maggioranza dei tre quarti
degli associati. Con la deliberazione di scioglimento, l’Assemblea decide sulla
destinazione del patrimonio residuo che sarà devoluto per scopi analoghi a
quelli dell’Associazione e comunque nel rispetto delle norme del Codice Civile.
Articolo 15 – Norme Finali
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato
dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e delle normative
vigenti in materia.
Musco Daniela Presidente
Di Santo Mirko Vice Presidente
Moews Erika Sabrina Segretario
Menis Erica Maurizia Consigliere